Decreto Legislativo luogotenenziale 2
febbraio 1945, n. 23
Estensione alle donne del diritto di voto
Umberto di Savoia, Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno
Estensione alle donne del diritto di voto
Umberto di Savoia, Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1914, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1914, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:
Art. 1
Il diritto di voto è esteso alle donne che si trovino nelle condizioni
previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico della legge elettorale politica,
approvato con Regio Decreto 2 settembre 1919 n. 1495.
Art.2
E' ordinata la compilazione delle liste elettorali femminili in tutti i
Comuni.
Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute distinte da quelle maschili, si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944 n. 247, e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944.
Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute distinte da quelle maschili, si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944 n. 247, e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944.
Art. 3
Oltre quanto stabilito dall'art.2 del decreto
del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, non possono essere iscritte
nelle liste elettorali le donne indicate nell'art. 354 del Regolamento per
l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
R. decreto 6 maggio 1940 n. 635.
Art.4
Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Addì, 1° febbraio 1945
Quasi settant’anni
fa veniva promulgata la legge che riconosceva per la prima volta il diritto di
voto politico alle donne, un lungo cammino per le italiane per il riconoscimento
del loro status di cittadine che le ha viste lottare fin dal XIX secolo e che in base a questa legge, e soprattutto al
successivo decreto n. 74 del 1946 vedono
conquistato finalmente il pieno godimento dei loro diritti amministrativi,
politici attivi e passivi...anche se non hanno ancora la libertà di potersi mettere disinvoltamente il rossetto in tempo elettorale, come veniva suggerito loro dai giornali dell’epoca all’avvento della loro prima chiamata alle urne. E se oggi non dobbiamo preoccuparci più di poter portare il gloss recandoci alle urne, si apre una ben altra considerazione, che è
lungi dal chiudersi, una riflessione attuale e contemporanea su un’effettiva
rappresentanza politica femminile che porta a tutta un’altra storia di cui oggi
siamo noi le protagoniste.
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