Eccoci arrivati alla fine della ricerca sulla violenza maschile sulle donne che presentai nel 2007 e di cui vi rimando alle diverse parti in cui l'ho suddivisa qui per renderla più leggibile e che si concludeva con il confronto con un altro paese europeo, la Spagna anch'esso colpito da questo fenomeno preoccupante. Qui la mia disamina che vi ricordo è aggiornata al 2007 anno dell'analisi che potete trovare dall'inizio nella parte 1 e a seguire.
Buona lettura
Dalla
Conferenza di Pechino alle azioni pratiche
di
Silvia Palandri
La Spagna
I movimenti
femministi spagnoli hanno avuto una parte importante fin dagli anni
’80 nella denuncia delle efferate violenze contro le donne.
E’ proprio grazie
alla loro continua azione di esposizione del fenomeno della violenza
domestica all’opinione pubblica che anche i mass media hanno
cominciato a dare visibilità a questo problema sociale. Dopo le
prime azioni adottate a livello legislativo intraprese negli anni ’80
e ’90, non si è cessato di trovare soluzioni grazie al fermento
dei movimenti femminili-femministi che hanno riportato sempre
l’attenzione sull’inefficacia e l’ inadeguatezza delle leggi
adottate per far fronte ad una realtà così complessa e che per
questo le portarono a richiedere una legge più organica che
identificasse la violenza familiare come violenza di genere e ne
ritrovasse le cause e adottasse quindi i provvedimenti necessari.
Grazie a questa
continua attenzione e vitalità manifestata dalle realtà
femminili-femministe, non ci si adagiò sulle iniziative legislative
già intraprese ma si arrivò ad una legge organica, la n. 1 del
2004, che portò la Spagna ad essere il paese più all’avanguardia
nella legislatura riguardo a questo fenomeno, rispetto agli altri
paesi europei.
Brevi accenni
alla situazione legislativa
I sempre più
numerosi casi di violenza sulle donne registrati dai mass media
spagnoli, in particolare dalla tv, hanno portato all’attenzione
dell’opinione pubblica l’esistenza di un problema sociale molto
presente e radicato nella realtà spagnola, soprattutto dopo la morte
di Ana Orantes, una donna che pochi giorni prima di essere uccisa
aveva raccontato la sua vita di maltrattamenti e che venne bruciata
viva dal marito pochi giorni dopo la testimonianza resa in tv.
Dopo questo efferato
avvenimento, accaduto nel 1987, si scatenò, nella società spagnola,
una reazione sociale che sollecitò un primo studio monografico
sull’argomento in cui per la prima volta, il Difensore civico
autore di tale testo, ammette che questo problema non era mai stato
sufficientemente preso in considerazione per il ruolo che la donna
ricopre nella società. Si diffuse una nuova coscienza sociale che
identificava questi atti con il termine di violenza domestica, una
parola tuttavia di nuova concezione e non presente nella legislazione
spagnola che quindi doveva essere aggiornata.
Così dal 1998 il
governo spagnolo ha approntato dei piani di Azione pluriennali per
arginare e risolvere il problema della violenza domestica.
Nel primo Piano
(1998-2001) che si concretizza con la Legge Organica n. 14 del 1999,
si condanna la violenza psichica abituale su membri del nucleo
familiare e si introduce il divieto di avvicinarsi alla vittima
nonché modifiche anche alla procedura penale.
Il secondo Piano
(2001-2004) presenta l’approvazione di numerose leggi come la Legge
Organica n. 11 del 2003 che prevede misure di sicurezza dei
cittadini, contro la violenza domestica e di integrazione sociale
degli immigrati oppure la Legge n. 38 del 2003 che istituisce
l’ordinanza di protezione delle vittime di violenza domestica a cui
inoltre fornisce un’azione cautelare sia da un punto di vista
civile che penale. Tuttavia, nonostante queste iniziative, il
fenomeno della violenza all’interno del nucleo familiare non era
ancora sufficientemente tutelato per la mancanza di coordinamento
delle istituzioni, come anche i movimenti delle donne recriminavano.
Così dopo le elezioni del 2004 con il nuovo governo si prese
l’iniziativa legislativa per approntare una legge organica che
risolvesse queste mancanze.
Alcuni esempi
pratici
Nel primo articolo
della Legge organica n. 1 del 2004 in materia di Provvedimenti per la
protezione integrale dalla violenza di genere, viene stabilito
l’oggetto legiferato identificato come “le misure per reprimere
la violenza che, come manifestazione della discriminazione della
situazione di disuguaglianza e dei rapporti di potere tra uomini e
donne, si esercita contro queste da parte di chi è o è stato
coniuge o chi è o è stato vincolato alla vittima attraverso un
rapporto simile di affettività, anche senza convivenza. Questa legge
contiene misure di protezione integrale con la finalità di
prevenire, sanzionare e combattere questo tipo di violenza e
apprestare sostegno alle vittime”. quindi viene poi identificata la
violenza domestica come qualsiasi atto di violenza fisica o
psicologica, incluse le aggressioni contro la libertà sessuale, le
minacce, coercizioni o la privazione arbitraria di libertà.
La legge prevede
anche azioni di sensibilizzazione e di educazione con lo scopo di
trasmettere il valore del rispetto delle diversità tra uomini e
donne nella più ampia visione di uguaglianza tra i due sessi. Per
questo oltre a prevedere l’inclusione di questi concetti nei
programmi scolastici, viene prevista una formazione specifica anche
per quei soggetti coinvolti nel processo formativo ma anche per il
personale sanitario che svolge un ruolo primario venendo a contatto
per primo con queste realtà.
I diritti delle
vittime vengono rafforzati attraverso il potenziamento dei servizi di
accoglienza, aiuto ed informazione, appellandosi alle regioni ed agli
enti locali a cui vengono affidate l’organizzazione e il
funzionamento di questi servizi, si realizza così quell’integrazione
e coordinamento tra istituzioni nazionali e quelle locali.
Nei diritti delle
vittime rientrano anche diritti lavorativi e previdenziali; la donna
vittima di violenza domestica, infatti ha diritto, su sua richiesta,
alla riduzione dell’orario di lavoro oppure al trasferimento in
un’altra unità produttiva aziendale con il mantenimento del
precedente posto di lavoro per 6 mesi oppure alla sospensione del
rapporto di lavoro con diritto di conservazione del posto o ancora
all’estinzione del contratto di lavoro che le permette,
contrariamente alla procedura normale in caso di volontaria
estinzione del rapporto di lavoro, di avvalersi del sussidio di
disoccupazione valido anche in caso di semplice sospensione del
contratto.
La legge poi
istituisce anche dei Tribunali per al violenza sulle donne che sono
competenti a giudicare reati contro donne che sono o sono state
sposate o comunque legate affettivamente all’aggressore. In questo
caso infatti la legge prevede pene più severe che vanno dai 5 ai 10
anni di carcere.
Questa legge
rappresenta un’importante strumento per combattere il fenomeno
della violenza di genere, tuttavia queste azioni di “discriminazione
positiva” nei confronti delle donne hanno suscitato polemiche di
anticostituzionalità alle quali tuttavia è stato facile replicare
poiché al legge si rivolge a donne vittime di violenza e quindi non
a tutte le donne in generale ma solo a quelle che presentano una
condizione di soggetto svantaggiato che come tale va tutelato.
Per attuare queste
misure è stato necessario modificare anche il Contratto Nazionale
dei lavoratori spagnolo oltre che leggi, ben 30, riguardanti vari
settori quali il sistema educativo, i codici penale e civile quello
di procedura penale e civile nonché il settore di regolamentazione
pubblicitario, infatti viene data molta importanza ai messaggi che
veicolano valori legati alla figura della donna quale oggetto e ai
quali questa legge vuole porre rimedio in favore di messaggi che
promulghino l’uguaglianza e il rispetto tra i due sessi.
Alcuni dati
statistici
I primi dati
statistici rispetto alla violenza sulle donne in ambito familiare,
risalgono al 1984 e sono basati sulle denunce esposte ai
commissariati di polizia. Questi evidenziano l’esistenza di un
fenomeno allarmante che spinge nei successivi anni a non trascurare
lo studio del problema, con l’analisi soprattutto dei processi e
delle sentenze emesse dai giudici in questo ambito. Si evince così
che solo il 27% dei processi per violenza familiare portava ad una
condanna che consisteva spesso in semplici pene pecuniarie o agli
arresti domiciliari. Risaltava come il 90% delle donne vittime di
violenza erano coinvolte in relazioni di cui il 34% risultavano in
crisi.
I dati non cessarono
di essere allarmanti neanche nel decennio successivo tanto che si
rese necessaria l’approvazione di due piani nazionali per cercare
di far fronte a questa spaventosa realtà. Nel 1999, risultavano
uccise ben 54 donne per mano del proprio partner o ex coniuge, una
cifra che negli anni è andata aumentando sempre di più, come
nell’anno successivo, il 2000 che contò 63 vittime, o ancora il
2003 con ben 71 vittime della violenza domestica. Nel 2004 il totale
delle vittime della violenza familiare tocca il picco delle 72 unitài
con dei dati regionali che, seppur frammentati, fanno capire
l’ampiezza del problema che non risparmia alcuna regione. Si vedono
così i dati della regione dell’Andalusia con 19 vittime, della
Castilla-La Mancha con 3, della Cataluna con 11 e di Madrid con 5;
regioni che non risultano tuttavia tra le più colpite dal fenomenoii.
Nel 2005 risultano
ben 52 donne morte per mano di partner o ex partner mentre nel 2006
se ne contano 68.
Il fenomeno come si
vede non presenta un sostanziale miglioramento ma la legge organica
che è in vigore solamente da poco più di un anno, ha fatto
registrare un aumento di denunce, del 29,17% nel 2003/04 e del 23,37%
nel 2004/05, da parte delle donne vittime di violenza domestica e una
più pronta ed efficace risposta delle forze di polizia e di quelle
giuridiche nell’ammonire, e quindi prevenire, gli aggressori.
i
Si veda per i dati di riferimento il sito
www.mtas.es/mujer/cifras/muertas_tablas.htm.
ii
Si veda per i dati di riferimento il sito
www.mtas.es/mujer/mcifras/w804.xls.
iii Ivi, pag. 8.
iv Ivi, pag. 11.
v Sito della rete anti-violenza “Arianna”:
www.antiviolenzadonna.it.
vi Sito di riferimento per il numero anti-violenza
nazionale: www.cipedipartimentopariopportunita.com.
vii DDL “Misure di sensibilizzazione e di
prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e
nell’ambito della famiglia, per l’orientamento sessuale,
l’identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione”.
viii Per ogni riferimento si veda
il Manuale Liberté Féminine et
Violence contre le femmes, outils
de travail pour des interventions avec orientations de genre,
2001, consultabile sul sito
www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_opportunita/UserFiles/pubblicazioni/urban-cosenza-francese.pdf.
ix Si vedano i dati del Ministero dell’Interno,
Dipartimento Pubblica Sicurezza, “Numero dei delitti che ha
come vittime persone di sesso femminile”, reperibile sul
sito www.pariopportunita.gov.it/DefaultDesktop.aspx?doc=1009.
x Si veda per i dati di riferimento il sito
www.mtas.es/mujer/cifras/muertas_tablas.htm.
xi Si veda per i dati di riferimento il sito
www.mtas.es/mujer/mcifras/w804.xls.